Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
3 giugno 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:266

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 12 del 2 febbraio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 17278

L'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, che consente all'E.N.A.S.A.R.C.O. di trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare di somme ad esso dovute dagli iscritti, e' norma non applicabile alla fattispecie concreta, specificatamente disciplinata, invece, dall'art. 6, commi undici-quater e quinquies, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - norma questa non impugnata -, il quale prevede che ove risulti, come nel caso, che l'integrazione al minimo e' stata erogata sulla base di false dichiarazioni (nella specie e' stato dichiarato un reddito inferiore a quello percepito) l'integrazione stessa e' annullata e le somme indebitamente erogate possono essere recuperate dall'ente senza tener conto dei limiti vigenti in materia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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