Corte costituzionale
Sentenza n. 266/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 3 giugno 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GALLO E.
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17278
L'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, che consente all'E.N.A.S.A.R.C.O. di trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare di somme ad esso dovute dagli iscritti, e' norma non applicabile alla fattispecie concreta, specificatamente disciplinata, invece, dall'art. 6, commi undici-quater e quinquies, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - norma questa non impugnata -, il quale prevede che ove risulti, come nel caso, che l'integrazione al minimo e' stata erogata sulla base di false dichiarazioni (nella specie e' stato dichiarato un reddito inferiore a quello percepito) l'integrazione stessa e' annullata e le somme indebitamente erogate possono essere recuperate dall'ente senza tener conto dei limiti vigenti in materia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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