Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
3 giugno 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:261

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1089 del 25 ottobre 1968
  • art. 18, comma 2, decreto-legge n. 918 del 30 agosto 1968

Parametri

Massime

Massima n. 17328

La esclusione dal beneficio degli sgravi contributivi, disposta dall'art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione del decreto-legge 20 agosto 1968, n. 918) nei confronti delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano soggette a contribuzione contro la disoccupazione involontaria per essere i rispettivi posti di lavoro presidiati da garanzia di stabilita', contrasta con le finalita' della normativa in materia che, come la Corte ha precisato, oltre che all'incentivazione dello sviluppo economico del Mezzogiorno, e' intesa, secondo una politica conforme al trattato C.E.E. (art. 92 legge 14 ottobre 1957, n. 1203), a ridurre il costo del lavoro sicche', tra l'altro, il risparmio possa destinarsi ad incrementi occupazionali. Alla realizzazione di tali finalita' - come dimostrano le varie leggi emanate in proposito (da ultimo cfr. l'art. 3, n. 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988, con cui il beneficio degli sgravi conributivi e' stato esteso a favore di cooperative di servizi, produzione e lavoro operanti nel Mezzogiorno, che per i propri soci non pagano contributi contro la disoccupazione involontaria) sono state infatti impegnate tutte le aziende, senza distinzione fra quelle che hanno o assumono lavoratori a rapporto stabile e quelle che invece hanno o assumono lavoratori a rapporto non stabile: distinzione che del resto, nella realta' socio-economica del momento, non trova piu' un riscontro effettuale. La disposizione in questione, inoltre, poiche' lo sgravio contributivo e' notevolmente superiore alla misura della contribuzione obbligatoria corrisposta contro la disoccupazione involontaria, finisce con l'agevolare ancora di piu' le aziende che hanno gia' il vantaggio di licenziare i propri dipendenti. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. - Riguardo alle finalita' della legislazione in materia di sgravi contributivi: S. n. 12/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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