Corte costituzionale
Sentenza n. 257/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17309
Non si determina la preclusione a riproporre nel corso di un medesimo giudizio, una questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata infondata, quando la questione, pur attinendo alla stessa norma e facendo riferimento ad un parametro costituzionale gia' invocato, risulta tuttavia formulata in termini nuovi e basata su argomentazioni diverse derivanti da un "quid novi" costituito dallo "ius superveniens. V., negli stessi termini anche se implicitamente, le ord. nn. 90/1964; 140/1973; 197/1983 e 268/1990.
Massima n. 17310
Con l'art. 5, nono comma, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, i corsi di preparazione tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti culturali di accesso ad una determinata qualifica funzionale. Conseguentemente nei limiti di applicabilita' dello ius superveniens, il superamento di tali corsi ha ora acquisito la qualita' di condizione necessaria per l'accesso in servizio, in quanto parificato a quello di un corso di specializzazione post-universitario, ove il titolo finale di quet'ultimo (secondo la normativa vigente) sia gia' richiesto come requisito per tale accesso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo ammessi al riscatto quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, limitatamente alle ipotesi in cui il superamento di detti corsi sia richiesto come "condizione necessaria per l'ammissione in servizio". V., per caso analogo, anche la sent. n.535/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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