Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 17309

Non si determina la preclusione a riproporre nel corso di un medesimo giudizio, una questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata infondata, quando la questione, pur attinendo alla stessa norma e facendo riferimento ad un parametro costituzionale gia' invocato, risulta tuttavia formulata in termini nuovi e basata su argomentazioni diverse derivanti da un "quid novi" costituito dallo "ius superveniens. V., negli stessi termini anche se implicitamente, le ord. nn. 90/1964; 140/1973; 197/1983 e 268/1990.

Massima n. 17310

Con l'art. 5, nono comma, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, i corsi di preparazione tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti culturali di accesso ad una determinata qualifica funzionale. Conseguentemente nei limiti di applicabilita' dello ius superveniens, il superamento di tali corsi ha ora acquisito la qualita' di condizione necessaria per l'accesso in servizio, in quanto parificato a quello di un corso di specializzazione post-universitario, ove il titolo finale di quet'ultimo (secondo la normativa vigente) sia gia' richiesto come requisito per tale accesso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo ammessi al riscatto quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, limitatamente alle ipotesi in cui il superamento di detti corsi sia richiesto come "condizione necessaria per l'ammissione in servizio". V., per caso analogo, anche la sent. n.535/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze