Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1991

Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1991
Data di deposito
24 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 303 del 14 giugno 1974

Parametri

  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 16817

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve dichiararsi la irricevibilita' dell'atto di costituzione (nella specie dell' I.N.A.D.E.L.) depositato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 16818

Non e' in potere della Corte costituzionale pronunciarsi nel merito quando - come nel caso di specie - nell'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura di costituzionalita', in riferimento al principio di eguaglianza, non si deduca un tertium comparationis rispetto al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ma si chieda invece un intervento additivo diretto a modificare la struttura della norma, cosi' come interpretata dal giudice a quo, ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di situazioni in essa non completate. In tal modo infatti si chiede alla Corte di determinare profili normativi con la determinazione di fattispecie rimesse a valutazioni riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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