Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1991

Corte cost., sent. 30 maggio 1991, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/1991
Data di deposito
30 maggio 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge n. 386 del 30 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 17303

Il divieto perpetuo di frazionamento delle unita' poderali costituite dagli enti di riforma agraria previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078 opera per tutte le unita' poderali assegnate ai contadini diretti coltivatori, sia che si tratti di fondi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379, sia che si tratti di quelli affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386 e, come gia' osservato dalla Corte nella sentenza n. 103 del 1985, "appare perfettamente funzionale e coerente al sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost." Il processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige anzi ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive ottimali, che le unita' poderali distribuite siano accorpate in superfici ancora piu' estese. E' dunque inesatta, siccome contrastante con le suddette finalita' della riforma agraria nonche' con il principio di eguaglianza, l'interpretazione sostenuta dal giudice rimettente secondo cui il vincolo di indivisibilita' sarebbe perpetuo solo per i fondi riscattati, mentre per quelli affrancati avrebbe durata limitata a trent'anni dall'assegnazione: l'impugnato art. 10, secondo comma, della legge n. 386/76, esattamente inteso non riguarda il vincolo perpetuo di indivisibilita', per il quale opera la disciplina contenuta nella legge n. 1078 del 1940, ma estende, secondo le intenzioni del legislatore, ai terreni affrancati per i quindici anni mancanti al compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime differenziato della proprieta', limitativo del potere di disposizione del fondo, specificatamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4 della legge n. 379/67. Non sussiste percio' la disparita' di trattamento fra titolari dei fondi riscattati e titolari dei fondi affrancati, denunciata in base alla su rilevata errata interpretazione della norma assunta a "tertium comparationis." (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze