Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1991
Corte cost., sent. 30 maggio 1991, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge n. 386 del 30 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 17303
Il divieto perpetuo di frazionamento delle unita' poderali costituite dagli enti di riforma agraria previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078 opera per tutte le unita' poderali assegnate ai contadini diretti coltivatori, sia che si tratti di fondi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 379, sia che si tratti di quelli affrancati ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386 e, come gia' osservato dalla Corte nella sentenza n. 103 del 1985, "appare perfettamente funzionale e coerente al sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost." Il processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige anzi ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive ottimali, che le unita' poderali distribuite siano accorpate in superfici ancora piu' estese. E' dunque inesatta, siccome contrastante con le suddette finalita' della riforma agraria nonche' con il principio di eguaglianza, l'interpretazione sostenuta dal giudice rimettente secondo cui il vincolo di indivisibilita' sarebbe perpetuo solo per i fondi riscattati, mentre per quelli affrancati avrebbe durata limitata a trent'anni dall'assegnazione: l'impugnato art. 10, secondo comma, della legge n. 386/76, esattamente inteso non riguarda il vincolo perpetuo di indivisibilita', per il quale opera la disciplina contenuta nella legge n. 1078 del 1940, ma estende, secondo le intenzioni del legislatore, ai terreni affrancati per i quindici anni mancanti al compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime differenziato della proprieta', limitativo del potere di disposizione del fondo, specificatamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4 della legge n. 379/67. Non sussiste percio' la disparita' di trattamento fra titolari dei fondi riscattati e titolari dei fondi affrancati, denunciata in base alla su rilevata errata interpretazione della norma assunta a "tertium comparationis." (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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