Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1991

Corte cost., sent. 30 maggio 1991, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/1991
Data di deposito
30 maggio 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 482 del 26 settembre 1985
  • art. 4, comma 4, legge n. 482 del 26 settembre 1985
  • art. 2, legge n. 482 del 26 settembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 17293

Le indennita' di buonuscita, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, non possono essere considerate reddito ed in conseguenza non possono essere assoggettate ne' all'I.R.PE.F. ne' all'imposta di ricchezza mobile o complementare, si' che il legislatore, nel disciplinarne il regime tributario, e' tenuto ad osservare il principio secondo il quale per le indennita' che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto deve provvedersi ad una detrazione che tenga conto di cio': Poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dall'O.P.A.F.S. sono in parte formate dai contributi degli aventi diritto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 53 Cost., degli artt. 2 e 4 primo e quarto comma, legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera pevidenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collegamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 marzo 1980, n. 75. - V., SS. nn. 178/1986 e 400/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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