Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1991
Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 17290
Nel prevedere all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che quando il pignoramento (o il sequestro) dello stipendio del pubblico dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso, perfezionata e debitamente notificata (ai sensi dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ.) non si possa pignorare (o sequestrare) se non la differenza tra la meta' dello stipendio o salario, valutati al netto di ritenute, e la quota ceduta, il legislatore ha tuttavia espressamente stabilito che restino fermi i limiti gia fissati in via generale con l'art. 2 dello stesso decreto (come modificato dalle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale pronunciate con le sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988), secondo il quale il creditore puo' pignorare solo un quinto (in caso di credito non qualificato), o un terzo (in caso di cediti alimentari) o di meta' dello stipendio (in caso di concorso di entrambe le categorie di crediti). Ne consegue che l'ulteriore limite fissato, nell'ipotesi di avvenuta cessione dello stipendio, dall'art. 68, secondo comma, puo' in concreto non operare ove, rispetto ai limiti fissati dall'art. 2, ci sia capienza per la quota che il creditore puo' pignorare in ragione del credito azionato. E poiche' nel caso di specie i creditori pignoranti vantano un credito ordinario per il quale il limite di pignorabilita' ex art. 2 cit. e' di un quinto dello stipendio, e non risultano altri precedenti pignoramenti, ma solo la cessione di un quinto dello stipendio, e quindi vi e' comunque capienza perche' la quota pignorabile (un quinto dello stipendio) non supera la soglia massima (differenza fra la meta' dello stipendio e il quinto ceduto) dell'art. 68, secondo comma, difetta di rilevanza, per la inapplicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dello stesso art. 68, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente piu' vantaggioso che si sarebbe riservato ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, con conseguente pregiudizio per i creditori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui limiti generali alla pignorabilita' e sequestrabilita' dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti: S. nn. 89/1987 e 878/1988 (gia' indicate nel testo).
Massima n. 17291
Poiche' nella procedura esecutiva pendente davanti al giudice a quo non e' stato citato quale terzo invitato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. l'I.N.A.D.E.L., in quanto soggetto tenuto al pagamento dell'indennita' premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, si prospetta come meramente astratta ed ipotetica, percio' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per il pignoramento dei crediti retributivi del lavoratore subordinato privato, non consente la pignorabilita' nel limite del quinto, dell'indennita' di fine rapporto corrisposta ai propri dipendenti delle amministrazioni comunali (Inamissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze