Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1991

Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 17290

Nel prevedere all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che quando il pignoramento (o il sequestro) dello stipendio del pubblico dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso, perfezionata e debitamente notificata (ai sensi dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ.) non si possa pignorare (o sequestrare) se non la differenza tra la meta' dello stipendio o salario, valutati al netto di ritenute, e la quota ceduta, il legislatore ha tuttavia espressamente stabilito che restino fermi i limiti gia fissati in via generale con l'art. 2 dello stesso decreto (come modificato dalle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale pronunciate con le sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988), secondo il quale il creditore puo' pignorare solo un quinto (in caso di credito non qualificato), o un terzo (in caso di cediti alimentari) o di meta' dello stipendio (in caso di concorso di entrambe le categorie di crediti). Ne consegue che l'ulteriore limite fissato, nell'ipotesi di avvenuta cessione dello stipendio, dall'art. 68, secondo comma, puo' in concreto non operare ove, rispetto ai limiti fissati dall'art. 2, ci sia capienza per la quota che il creditore puo' pignorare in ragione del credito azionato. E poiche' nel caso di specie i creditori pignoranti vantano un credito ordinario per il quale il limite di pignorabilita' ex art. 2 cit. e' di un quinto dello stipendio, e non risultano altri precedenti pignoramenti, ma solo la cessione di un quinto dello stipendio, e quindi vi e' comunque capienza perche' la quota pignorabile (un quinto dello stipendio) non supera la soglia massima (differenza fra la meta' dello stipendio e il quinto ceduto) dell'art. 68, secondo comma, difetta di rilevanza, per la inapplicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dello stesso art. 68, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente piu' vantaggioso che si sarebbe riservato ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, con conseguente pregiudizio per i creditori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui limiti generali alla pignorabilita' e sequestrabilita' dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti: S. nn. 89/1987 e 878/1988 (gia' indicate nel testo).

Massima n. 17291

Poiche' nella procedura esecutiva pendente davanti al giudice a quo non e' stato citato quale terzo invitato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. l'I.N.A.D.E.L., in quanto soggetto tenuto al pagamento dell'indennita' premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, si prospetta come meramente astratta ed ipotetica, percio' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per il pignoramento dei crediti retributivi del lavoratore subordinato privato, non consente la pignorabilita' nel limite del quinto, dell'indennita' di fine rapporto corrisposta ai propri dipendenti delle amministrazioni comunali (Inamissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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