Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 199, codice penale militare di pace
- legge n. 689 del 26 novembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 16805
Secondo un indirizzo nettamente prevalente - anche se non esclusivo - nelle modifiche apportate al codice penale militare di pace dalla legge 26 novembre 1985, n. 689, e costante nelle pronunce in materia della Corte costituzionale, l'adozione del criterio della "integralita'" del diritto penale militare - criterio che si caratterizza per una piena autonomia di principi rispetto al diritto penale comune - e, di conseguenza, l'applicabilita' della disciplina speciale, si giustifica solo per i reati "esclusivamente" o almeno "obiettivamente" militari, cioe' lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione, e quindi solo per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione faccia venire in gioco il bene della disciplina e la rilevanza del rapporto gerarchico. Non si giustifica, invece, quando, in fatti commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare (v. massima B) tale obiettivita' manchi o sia, perlomeno, assai evanescente. - S. nn. 26/1979, 173/1984, 213/1984, 102/1985, 126/1985 e 278/1990.
Massima n. 16811
Non puo' ritenersi conforme a Costituzione che solo perche' commessi in "luoghi militari" - come in forza dell'art. 199 c.p.m.p., avviene nel caso di specie - a reati come quelli di percosse, lesioni, ingiuria o minaccia fra militari, che altrimenti - avendo cause estranee al servizio e alla disciplina militare e non ricorrendo alcuna delle altre circostanze previste nello stesso articolo - ricadrebbero sotto la normativa dei reati contro la persona (artt. da 222 a 229 c.p.m.p.) si applichino le norme, per piu' versi assai piu' severe, previste, per la insubordinazione e l'abuso di autorita' (artt. 186 e 191 c.p.m.p.), in quanto reati contro la disciplina militare. Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va informato l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento trasmoda in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti violato, senza sufficienti ragioni, il principio di pari dignita' che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti tra militari che si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito privato (cfr. l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382). Inoltre le pesanti deroghe al principio di proporzione tra fatto e pena, che l'applicazione della disciplina speciale comporta, non possono dirsi assistite da adeguate ragioni giustificative, ed urtano percio' contro il principio di uguaglianza. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. limitatamente alle parole: "o in luoghi militari". - S. nn. 26/1979, 103/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi militari".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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