Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1991

Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:219

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17268

La mancata previsione, nell'art. 66, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un diritto del cessionario d'azienda alla notifica dell'avviso di accertamento relativo alla rettifica del reddito derivante dall'azienda nell'anno della cessione ed in quello anteriore, non comporta, a scapito dello stesso cessionario, una compressione della tutela giurisdizionale lesiva dell'art. 24 Cost.. Non diversamente dal coobbligato in solido, anche il cessionario d'azienda, infatti - come ritenuto dalla Corte di cassazione - puo' far valere le sue ragioni innanzi alle commissioni tributarie, impugnando autonomamente l'avviso di mora e contestando non solo i presupposti della sua (limitata) responsabilita', ma anche la sussistenza del debito d'imposta del cedente. Inoltre, a conferma dell'ampia tutela assicuratagli, il cessionario d'azienda ha diritto (art. 66, ult. comma) al rilascio da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una certificazione che gli consente di comprendere l'intera situazione tributaria dell'azienda, fermo restando che nel giudizio d'impugnativa dell'avviso di mora grava sempre sull'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio circa i presupposti della sua responsabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla possibilita' di impugnare l'avviso di mora v. S. n. 313/1985 e sulla estensione di tale principio al coobbligato in solido v. O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989, 178/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Urbino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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