Corte costituzionale
Sentenza n. 219/1991
Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:219
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17268
La mancata previsione, nell'art. 66, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un diritto del cessionario d'azienda alla notifica dell'avviso di accertamento relativo alla rettifica del reddito derivante dall'azienda nell'anno della cessione ed in quello anteriore, non comporta, a scapito dello stesso cessionario, una compressione della tutela giurisdizionale lesiva dell'art. 24 Cost.. Non diversamente dal coobbligato in solido, anche il cessionario d'azienda, infatti - come ritenuto dalla Corte di cassazione - puo' far valere le sue ragioni innanzi alle commissioni tributarie, impugnando autonomamente l'avviso di mora e contestando non solo i presupposti della sua (limitata) responsabilita', ma anche la sussistenza del debito d'imposta del cedente. Inoltre, a conferma dell'ampia tutela assicuratagli, il cessionario d'azienda ha diritto (art. 66, ult. comma) al rilascio da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una certificazione che gli consente di comprendere l'intera situazione tributaria dell'azienda, fermo restando che nel giudizio d'impugnativa dell'avviso di mora grava sempre sull'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio circa i presupposti della sua responsabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla possibilita' di impugnare l'avviso di mora v. S. n. 313/1985 e sulla estensione di tale principio al coobbligato in solido v. O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989, 178/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Urbino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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