Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1991
Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-bis, legge n. 95 del 3 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 17270
L'intervento della Corte costituzionale ipotizzato dall'autorita' remittente nel sollevare, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui " non e' esclusa" la prededuzione dei crediti garantiti dallo Stato e fatti valere, nei confronti della societa' in amministrazione straordinaria, in via di regresso, non ha carattere additivo, sibbene, risolvendosi nella eliminazione, appunto, della prededuzione dal complesso meccanismo effettuale della suddetta garanzia, solo (parzialmente) caducatorio. Va pertanto respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito sul presupposto che la richiesta pronuncia avrebbe inciso su scelte discrezionali riservate al legislatore.
Massima n. 17271
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex lege n. 95/1979, il Commissario governativo rappresenta, non diversamente dal curatore nell'ordinaria procedura concorsuale, anche gli interessi dei creditori dell'imprenditore insolvente. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'ammissione al passivo in prededuzione dei crediti garantiti dallo Stato e fatti valere in via di regresso, sotto il profilo dell'ingiustificato pregiudizio che ne deriverebbe per i "creditori anteriori", eccezione di inammissibilita' argomentata dalla pretesa mancanza di interesse del Commissario governativo a promuovere il giudizio 'a quo'.
Massima n. 17272
La subordinazione dell'interesse particolare dei creditori anteriori dell'imprenditore in dissesto, quale conseguenza della prevista ammissibilita' della prededuzione al passivo dei crediti garantiti dallo Stato fatti valere in via di regresso, ad interessi piu' generali quale e' il mantenimento in vita dell'impresa, risponde ad una giustificata e ragionevole logica di bilanciamento cui risultano ispirati, nell'ambito delle ordinarie procedure concorsuali, anche gli istituti della continuazione dell'esercizio dell'impresa e della amministrazione controllata. D'altra parte l'esigenza del salvataggio delle grandi imprese in crisi, per l'eccezionale rilevanza degli interessi in gioco (anche sul piano occupazionale e dell'ordine pubblico) giustifica che nell'amministrazione straordinaria manchino, riguardo ai creditori anteriori, meccanismi di partecipazione e consenso alle decisioni sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa, analoghi a quelli contemplati, dagli artt. 90 e, rispettivamente, 189, della legge fallimentare, per la ordinaria procedura fallimentare e (anche se con riguardo ai soli creditori chirografari) per l'amministrazione controllata. Nell'amministrazione straordinaria, tuttavia, riguardo alle decisioni sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa, i creditori anteriori sono pur sempre garantiti dal fatto che ad adottarle (art. 2, commi primo e quinto, legge n. 95 del 1979) sono organi terzi (Ministro e Commissario) e che in caso di insoddisfacente valutazione del loro interesse, essi possono ricorrere nella competente sede giurisdizionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'esclusione dal voto, ai fini dell'ammissione all'amministrazione controllata, dei creditori con prelazione: S. n. 207/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis della legge 3 aprile 1979 n. 95 ("Provvedimenti urgenti per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi"), per la parte in cui non esclude la prededuzione dei crediti garantiti dallo Stato e fatti valere nei confronti della società in amministrazione straordinaria con l'azione di regresso, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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