Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1991

Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett.c)n.1, legge n. 73 del 11 aprile 1990
  • art. 3, comma 1, lett.e)n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 12 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17288

La configurazione della fattispecie criminosa (nella specie reato di lottizzazione abusiva) e la conseguente individuazione di un momento commissivo del reato diverso per ciascuno dei concorrenti e distinto da quello consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della decorrenza del termine di prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica dei fatti che compete al giudice a quo e che pertanto non puo' essere censurata dalla Corte costituzionale. (Principio affermato dalla Corte, in giudizio sulla legittimita' costituzionale sollevata per la mancata estensione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, al reato di lottizzazione abusiva, se commesso dopo il 14 marzo 1985 (ved. massima A), nel respingere una eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata per avere il giudice a quo, nel procedere per il reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro, contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 10, del 1977 - essendo la loro condotta cessata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - e contestato agli altri il reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge del 1985, ma al tempo stesso contestando a tutti i concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento).

Massima n. 17289

Spetta in via esclusiva al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra i reati amnistiabili e non con la conseguenza che le relative valutazioni possono essere sindacate dalla Corte costituzionale solo ove la sperequazione normativa, fra figure omogenee di reati, assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorrette da ragionevoli giustificazioni; tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ove si consideri che il legislatore del 1985, aggravando in misura assai rilevante la pena per il reato di lottizzazione abusiva, ha dimostrato di ritenere altrettanto aumentato il disvalore sociale del fatto, si' che il diverso trattamento operato nel provvedimento di clemenza per il reato di lottizzazione abusiva, se posto in essere in epoca successiva alla riforma del 1985, non puo' essere ritenuto irragionevole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. c), legge 11 aprile 1990, n. 73 e 3, primo comma, lett. c) d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle competenze del legislatore in ordine alle scelte fra i reati amnistiabili: S. n. 59/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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