Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1991
Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1991
- Data di deposito
- 18 gennaio 1991
- Data di decisione
- 11 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:20
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 14, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- art. 16, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 16794
Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonche' delle modalita' di perequazione degli stessi. Il retto esercizio di tal potere non comporta necessariamente che si debbano prendere in considerazione le condizioni di vita dei pensionati anziche' la natura e la fonte del reddito cumulato con il trattamento pensionistico.
Massima n. 16796
La non cumulabilita' della quota aggiuntiva fissa, corrisposta sui trattamenti pensionistici ai fini della perequazione automatica, con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi non determina disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori autonomi per i quali non e' prevista alcuna decurtazione della pensione, poiche' la diversita' dei trattamenti trova adeguata e razionale giustificazione (v. massima A) nella stessa diversita' dei rapporti che danno causa al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione. Inoltre, nella specie, la differente disciplina deriva proprio dalla natura e dalla stessa finalita' delle quote aggiuntive e, concretandosi in trattamenti relativi alla contingenza, sono, in sostanza, gia' erogate al lavoratore alle dipendenze di terzi sotto forma di indennita' o di trattamenti analoghi, mentre il lavoratore autonomo non percepisce alcunche' di simile. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 16 legge 21 dicembre 1978, n. 843 come modificato dall'art. 14 decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: Legge Finanziaria), come modificato dall' art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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