Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1991

Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1991
Data di deposito
18 gennaio 1991
Data di decisione
11 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 233 del 5 giugno 1986
  • art. 4-bis, decreto-legge n. 27 del 16 febbraio 1987
  • legge n. 430 del 1° agosto 1986
  • legge n. 148 del 13 aprile 1987

Parametri

Massime

Massima n. 16862

Una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3, primo comma, del d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata discriminazione tra gruppi di societa' collegate con societa' fiduciaria, e dichiarate fallite prima che la societa' fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, comporterebbe una forzatura della lettera legislativa, tale da escludere che possa disattendersi l'interpretazione stretta della norma, secondo cui solo per i casi di fallimento dichiarato prima , e non anche per i casi di fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto, e' prevista, per le suddette societa', la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva, fondata sull'identita' di ratio, puo' infatti anche superare la portata semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto da stravolgerne la struttura logico-sintattica complessiva.

Massima n. 16863

Pure ammessa l'applicabilita' del principio di eguaglianza anche alle persone giuridiche, non puo' contestarsi, in riferimento a tale principio, la legittimita' costituzionale della norma dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430 - che riguardo alle societa' collegate a societa' fiduciaria, dichiarate fallite prima che la societa' fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa, per i casi di fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore del decreto, senza estenderla a quelli di fallimento dichiarato successivamente - assumendo a tertium comparationis l'art. 4, primo comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale non gia' "estende" la conversione (in procedura di amministrazione straordinaria) ai fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del decreto, ma, al contrario, la prevede solo per questi, e comunque regola una fattispecie diversa.

Massima n. 16864

L'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali, che e' stata alla base della disciplina legislativa della liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie, controllanti e controllate, e che ha indotto ad estendere alle societa' controllate la procedura della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento (decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430), si manifesta anche nel caso di dichiarazione di fallimento di societa' collegate posteriore all'entrata in vigore della disposizione legislativa, ma anteriore al provvedimento di liquidazione della societa' fiduciaria. Ne deriva cosi' che non risponde al principio di ragionevolezza, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo comma, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1 agosto 1986, n. 430, nella parte in cui limita la conversione in liquidazione coatta amministrativa ai soli fallimenti di societa' collegate gia' dichiarati al momento della propria entrata in vigore, non estendendola anche a quelli dichiarati successivamente, ma pur sempre prima del provvedimento di liquidazione della societa' fiduciaria. ____________ N.B.: Nelle massime (A, B e C) redatte riguardo alla sentenza n. 19 del 1991 non rilevano le modifiche apportate al testo della motivazione della stessa con la ordinanza di correzione n. 155 del 1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria o della società fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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