Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1991

Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1991
Data di deposito
2 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:188

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 857 del 23 dicembre 1976
  • art. 3, direttiva CEE n. 84 del 30 dicembre 1983
  • legge n. 39 del 26 febbraio 1977
  • art. 5, direttiva CEE n. 84 del 30 dicembre 1983
  • art. 4, lett.b), legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 17203

Per stabilire la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui nega la qualita' di terzo, e il connesso diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli, agli stretti parenti, affiliati ed affini dell'assicurato con lui conviventi, e' sufficiente osservare che da essa dipende l'applicabilita' o meno della norma impugnata nel giudizio principale. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale possa avere sulla validita' del contratto di assicurazione de quo alla stregua dei principi del diritto civile. (Fra l'altro, circa la rilevanza della questione, nella sentenza, in fatto, si premette che secondo il giudice remittente nel caso di specie non e' invocabile l'art. 3 della direttiva del Consiglio della CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, che vieta la lamentata esclusione, in quanto "la norma comunitaria potrebbe essere (immediatamente) applicata solo ai sinistri occorsi dopo il 1 gennaio 1988, cioe' dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 5 per il recepimento della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, mentre il sinistro di cui e' causa risale al luglio 1983").

Massima n. 17204

Il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato puo' diventare criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile da circolazione di veicoli soltanto se, e nella misura in cui, sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione. In tal senso, pero', non possono riconoscersi come validi argomenti, in ordine ai danni alle persone, ne' l'uno ne' l'altro di quelli (comunanza di interessi dei soggetti esclusi e timore di facili collusioni con l'assicurato) che nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 furono posti a fondamento della norma in questione. Ne' di fronte alle due direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la estensione del regime assicurativo ai parenti dell'assicurato - la prima delle quali risale al 1972 (al riguardo vedi massima A) - e alla prolungata inerzia del legislatore italiano nel darvi attuazione, puo' farsi richiamo ad un criterio di gradualita' di tale estensione. Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la disparita' di trattamento denunciata in materia non puo' dunque dirsi giustificata. Pertanto - assorbito l'ulteriore profilo riferito all'art. 2 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico. - Riguardo alla mancata estensione dell'assicurazione obbligatoria ai terzi trasportati: S. nn. 55/1975 e 264/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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