Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1991

Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1991
Data di deposito
29 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 37, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 17197

L'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, riguarda l'applicazione in via definitiva, con sentenza dibattimentale di assoluzione o di condanna, della misura di sicurezza, e non trova quindi applicazione in un processo il cui oggetto - come nel caso di specie - e' l'accertamento della pericolosita' del minore al fine dell'applicazione provvisoria della stessa. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.).

Massima n. 17198

Nel richiedere quale presupposto per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza nei confronti dell'imputato minorenne, oltre alle condizioni di cui all'art. 224 del codice penale, anche il concreto pericolo - per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato - " che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata", l'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e' conforme ai principi della delega legislativa: sia a quelli posti, con riferimento specifico all'imputato minorenne, dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, riguardo alle "modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalla esigenza della sua educazione", e in particolare, al punto e), circa il "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalita' del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale", sia alla direttiva n. 96 dell'art. 2 della stessa legge di delegazione, che, essendo uno dei "principi del nuovo processo penale" cui fa richiamo il citato art. 3, vincola il legislatore delegato anche riguardo al processo minorile - imponendo anche per questo un "giudizio di effettiva pericolosita' ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza". La norma impugnata, inoltre, non soltanto non contraddice il quadro normativo descritto dal codice penale, ma si pone nelle prospettive aperte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di pericolosita' presunta e di valutazione della capacita' dell'imputato minorenne, quale espressione del principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, in riferimento all'art. 76 Cost.). - Riguardo alle esigenze di "prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di recupero del minore deviante": S. n. 46/1978. - Sul principio di tutela del minore ex art. 31 Cost.: S. n. 128/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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