Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1991

Corte cost., sent. 22 aprile 1991, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1991
Data di deposito
22 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 5, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 12, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 12, comma 2, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 11, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 12, comma 7, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 11, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 19, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 17199

Il riconoscimento, operato nel caso dal giudice a quo, della natura "provvisoria" della indennita' di espropriazione determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale - e della quale, in quanto "provvisoria", nel sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si denuncia la non impugnabilita' da parte dell'espropriante - implica valutazioni in fatto ed in diritto estranee al giudizio di legittimita' costituzionale e pertanto insindacabili dalla Corte costituzionale. Va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione, avanzata dall'Avvocatuta dello Stato sul rilievo che la natura della suddetta indennita' di esproprio non fosse provvisoria ma definitiva.

Massima n. 17200

Secondo giurisprudenza consolidata, l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che riguardo all'indennita' di espropriazione disciplina l'opposizione alla stima effettuata in via definitiva ex art. 16 della stessa legge, devolvendo l'opposizione alla cognizione in unico grado della Corte d'appello, e' di carattere eccezionale e non e' applicabile, quindi, per analogia. Non puo' percio' l'espropriante, in base a tale norma, agire in giudizio, nella diversa ipotesi prevista dall'art. 12 della legge medesima, per contestare la determinazione dell'indennita' provvisoria di espropriazione accettata dall'espropriando.

Massima n. 17201

L'art. 42, terzo comma, Cost., con il prescrivere che la proprieta' privata puo' essere, nei casi previsti dalla legge, espropriata per motivi di interesse generale salvo indennizzo, garantisce, da un lato, l'espropriato, assicurandogli il diritto ad ottenere la corresponsione della indennita' intesa come congruo ristoro per la perdita del bene, e, dall'altro, l'espropriante, che non deve essere tenuto a pagare nulla di piu' del congruo ristoro, il quale pertanto, in quanto misura economico-monetaria diretta a regolare i rapporti tra i diversi soggetti interessati e' applicabile non solo all'espropriato ma anche all'espropriante. Dovendo quindi l'espropriante e l'espropriato trovare anche sotto questo profilo, la medesima tutela giurisdizionale, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., dell'art. 12, quinto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865 - cosi' come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 - nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento della indennita' accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'art. 19. - Sulla quantificazione dell'indenizzo v. S. nn. 1022/1988 e 216/1990.

Massima n. 17202

Pronunciata la illegittimita' costituzionale (v. massima C) dell'art. 12, quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 - che non consentiva all'espropriante di agire in giudizio per contestare la misura della indennita' provvisoria, nessuna violazione dell'art. 24 Cost. residua negli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, impugnati per lo stesso motivo addotto nei confronti dell'art. 12, quinto comma, ma riguardanti la determinazione dell'indennita' provvisoria, la pubblicita' che ne deve essere data, le modalita' della sua accettazione da parte dei proprietari espropriati e del suo pagamento da parte dell'espropriante. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo e 12, commi secondo, terzo e settimo, legge 22 ottobre 1971 n. 865, cosi' come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità), così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'art. 19;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo e 12, commi secondo, terzo e settimo, della predetta l. 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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