Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1991

Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1991
Data di deposito
18 gennaio 1991
Data di decisione
11 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 66, comma 1, II inciso, legge n. 599 del 31 luglio 1954
  • art. 73, legge n. 599 del 31 luglio 1954

Parametri

Massime

Massima n. 16824

E' lesiva del principio di eguaglianza anche sotto l'aspetto della razionalita', la mancata previsione di un procedimento disciplinare garantistico (deferimento alla Commissione di disciplina) in caso di inchiesta formale disposta nei confronti di sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma cui possa seguire l'applicazione della sanzione disciplinare di stato della cessazione della ferma per motivi disciplinari, a differenza di quanto invece e' previsto in caso di perdita di grado seguita dall'identica sanzione della cessazione dal servizio nonche', per analoghe situazioni, nello stesso settore dell'impiego civile. Tale differente disciplina non trova giustificazione ne' nella salvaguardia dello spirito dell'ordinamento militare, in quanto sono pur sempre militari i componenti della Commissione di disciplina e militare e' lo stesso difensore; ne' nell'apparente precarieta' del rapporto: in realta' il volontario, mantenendo buona condotta, puo' raggiungere, attraverso successive rafferme, anni di servizio tali da assicurargli il trattamento pensionistico, non diversamente dai sottufficiali in servizio permanente. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 66, primo comma, secondo inciso, legge 31 luglio 1954, n. 599 nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziche' farne proposta al Ministro.

Massima n. 16825

Non costituisce disparita' di trattamento la mancata previsione dell'assistenza obbligatoria di un difensore per il procedimento a carico di un sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, cui possa seguire l'applicazione della sanzione di cessazione dal servizio per motivi disciplinari, sia perche' l'assistenza obbligatoria di un difensore, prevista per la sanzione disciplinare di corpo della "consegna di rigore" dall'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, invocata dal giudice a quo come situazione di riferimento, attiene al principio di liberta' personale, garantito dall'art. 13 della Costituzione, che la consegna di rigore coinvolge: sia perche', fuori di questa ipotesi, anche l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, prevede per l'impiegato soltanto la facolta', ma non l'obbligo, di farsi assistere da un difensore innanzi alla Commissione di disciplina (art. 73 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e 74, primo comma, stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, secondo inciso, della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziché farne proposta al Ministro;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e 74, primo comma, stessa legge, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 27 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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