Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1991
Corte cost., sent. 18 aprile 1991, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1991
- Data di deposito
- 18 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 246 del 4 luglio 1988
- art. 57, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 17180
La non assimilabilita' (nell'ambito della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) del personale esperto al personale docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale - partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello, rende non censurabile la scelta del legislatore di far cadere una cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82, per limitare l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo dei due anni indicati. Trattandosi di personale designato in sede locale da organi interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la sola omogeneita' del reclutamento non ha forza di vincolare il legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento dell'organizzazione scolastica. Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in ruolo un requisito selettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'immissione in ruolo del personale docente (supplenti e incaricati) in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82: S. n. 249/1986.
Massima n. 17181
Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura temporale che esprime un mutamento non arbitrario di fini ricompresi nella sua discrezionalita'. (Fattispecie relativa al differente trattamento, ai fini della immissione in ruolo, tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981-82).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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