Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1991
Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1991
- Data di deposito
- 5 aprile 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 26, legge n. 17 del 17 febbraio 1985
- decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 17035
Come gia'affermato dalla Corte, il generale principio di offensivita' deve, comunque ed in ogni caso, ispirare il giudice del merito nell'interpretazione della norma incriminatrice ancorche' questa non preveda una soglia minima di punibilita'. - S. n. 62/1986.
Massima n. 17036
Quando la norma penale specifica sia da interpretare (cfr. massima A) nel senso che il legislatore abbia intenzionalmente omesso la predeterminazione di una soglia minima di punibilita' giudicando opportuno, nel quadro del suo disegno politico generale, reprimere ogni violazione qualunque sia la sua entita' la discrezionalita' di tale apprezzamento non puo' reputarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., quando sussistano ragioni che giustifichino una scelta siffatta. - In questo senso: S. n. 376/1989.
Massima n. 17037
La punibilita' di qualsiasi evasione all'I.V.A., indipendentemente da una soglia minima di una rilevanza penale, nei confronti del cessionario operante in regime forfettario, e' intesa ad impedirgli di sottrarsi al previsto obbligo di provvedere egli stesso alla regolarizzazione quando il cedente ometta la fatturazione, esigenza particolarmente impellente in quanto, in costanza di tale regime, il cessionario non solo non ha interesse a ricevere le fatture relative agli acquisti effettuati, ma anzi puo' avere il contrario interesse ad una artificiosa compressione dei costi al fine di dichiarare minori ricavi e quindi una minore base imponibile ai fini dell'imposizione diretta. Appare di conseguenza giustificata, sia sotto il profilo della ragionevolezza in se', sia del raffronto con la diversa disciplina prevista per il contribuente in regime ordinario, la previsione di un meccanismo punitivo maggiormente dissuasivo stabilito per i contribuenti in regime forfettario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, del decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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