Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1991

Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1991
Data di deposito
5 aprile 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 26, legge n. 17 del 17 febbraio 1985
  • decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 17035

Come gia'affermato dalla Corte, il generale principio di offensivita' deve, comunque ed in ogni caso, ispirare il giudice del merito nell'interpretazione della norma incriminatrice ancorche' questa non preveda una soglia minima di punibilita'. - S. n. 62/1986.

Massima n. 17036

Quando la norma penale specifica sia da interpretare (cfr. massima A) nel senso che il legislatore abbia intenzionalmente omesso la predeterminazione di una soglia minima di punibilita' giudicando opportuno, nel quadro del suo disegno politico generale, reprimere ogni violazione qualunque sia la sua entita' la discrezionalita' di tale apprezzamento non puo' reputarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., quando sussistano ragioni che giustifichino una scelta siffatta. - In questo senso: S. n. 376/1989.

Massima n. 17037

La punibilita' di qualsiasi evasione all'I.V.A., indipendentemente da una soglia minima di una rilevanza penale, nei confronti del cessionario operante in regime forfettario, e' intesa ad impedirgli di sottrarsi al previsto obbligo di provvedere egli stesso alla regolarizzazione quando il cedente ometta la fatturazione, esigenza particolarmente impellente in quanto, in costanza di tale regime, il cessionario non solo non ha interesse a ricevere le fatture relative agli acquisti effettuati, ma anzi puo' avere il contrario interesse ad una artificiosa compressione dei costi al fine di dichiarare minori ricavi e quindi una minore base imponibile ai fini dell'imposizione diretta. Appare di conseguenza giustificata, sia sotto il profilo della ragionevolezza in se', sia del raffronto con la diversa disciplina prevista per il contribuente in regime ordinario, la previsione di un meccanismo punitivo maggiormente dissuasivo stabilito per i contribuenti in regime forfettario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, del decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze