Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1991

Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1991
Data di deposito
29 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione Toscana n. 10 del 3 febbraio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 17034

Come conferma il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma sanitaria n. 833 del 1978, ove il diritto di rivalsa per spese ospedaliere, in caso di responsabilita' di terzi nella produzione delle infermita', e' concretamente riconosciuto, spetta alla legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente tale materia, restando preclusa alle Regioni anche la possibilita' di riproduzione nelle proprie leggi delle norme legislative statali. Non contrasta tuttavia con tali principi la disposizione dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, secondo la quale, nell'ipotesi suddetta, l'esborso della spesa conseguente al ricovero ed alla relativa degenza va notificato dall'"ente ricoverante" al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, con invito ad effettuare il pagamento alla Regione, alla cui Giunta la stessa notifica va anche comunicata. Tale norma non si pone infatti come "creatrice del diritto al recupero" e neppure comporta una illegittima novazione della fonte, ma ha solo lo scopo, riconducibile al mero potere organizzativo della Regione - di cui resta essenziale antecedente la disciplina sostanziale statale - di dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi addebitati, individuazione degli organi interessati), derivanti dal trasferimento alle Regioni dell'assistenza ospedaliera gia' fornita dagli enti mutualistici, e deve percio' escludersi la prospettata violazione dell'art. 117 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - Sulla impossibilita', per le Regioni, di riprodurre nelle proprie leggi norme legislative statali: S. n. 203/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata, dal Tribunale di Arezzo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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