Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1991
Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1991
- Data di deposito
- 29 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione Toscana n. 10 del 3 febbraio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 17034
Come conferma il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma sanitaria n. 833 del 1978, ove il diritto di rivalsa per spese ospedaliere, in caso di responsabilita' di terzi nella produzione delle infermita', e' concretamente riconosciuto, spetta alla legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente tale materia, restando preclusa alle Regioni anche la possibilita' di riproduzione nelle proprie leggi delle norme legislative statali. Non contrasta tuttavia con tali principi la disposizione dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, secondo la quale, nell'ipotesi suddetta, l'esborso della spesa conseguente al ricovero ed alla relativa degenza va notificato dall'"ente ricoverante" al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, con invito ad effettuare il pagamento alla Regione, alla cui Giunta la stessa notifica va anche comunicata. Tale norma non si pone infatti come "creatrice del diritto al recupero" e neppure comporta una illegittima novazione della fonte, ma ha solo lo scopo, riconducibile al mero potere organizzativo della Regione - di cui resta essenziale antecedente la disciplina sostanziale statale - di dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi addebitati, individuazione degli organi interessati), derivanti dal trasferimento alle Regioni dell'assistenza ospedaliera gia' fornita dagli enti mutualistici, e deve percio' escludersi la prospettata violazione dell'art. 117 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - Sulla impossibilita', per le Regioni, di riprodurre nelle proprie leggi norme legislative statali: S. n. 203/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata, dal Tribunale di Arezzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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