Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1991
Corte cost., sent. 26 marzo 1991, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1991
- Data di deposito
- 26 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Veneto n. 30 del 14 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 16989
Se, come ormai e' senz'altro da ritenersi, anche in base a recente sentenza della Corte di cassazione, cio' che essenzialmente distingue l'"esercizio presunto" di caccia e' l'impiego effettivo o concreto dei mezzi di cui l'agente si avvale, e' sostanzialmente equivalente che al riguardo si parli di "mezzi idonei" - come nell'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 1016 del 1939 - o di "mezzi destinati" alla caccia, come nell'art. 8, terzo comma, della legge quadro n. 968 del 1977. E' quindi da escludere che l'art. 2, secondo comma, della legge Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nel far riferimento all'impiego di "mezzi idonei" per la sussistenza dell'"esercizio presunto di caccia", anziche' all'impiego di "mezzi destinati" alla caccia, si sia inteso introdurre una nozione di "esercizio presunto" di caccia piu' ampia di quella prevista dalla vigente legislazione statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 2, secondo comma, della legge Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) con riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze