Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1991
Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1991
- Data di deposito
- 11 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, delibera legislativa Regione Siciliana del 28 luglio 1990
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 17058
Come gia' piu' volte affermato dalla Corte, in materia di esazione dei tributi, la legislazione siciliana e' di carattere concorrente e deve percio' conformarsi ai principi della legislazione statale. - S. nn. 428/1989 e 959/1988.
Massima n. 17059
La "indennita'" attribuita alla Sogesi Spa nella sua qualita' di commissario governativo delegato alla riscossione delle imposte in Sicilia - prevista dall'art. 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, successivamente divenuto legge regionale 25 settembre 1990, n. 35 - ha proprie caratteristiche che consistono nella straordinarieta', nella precisa delimitazione cronologica e nelle particolari modalita' di determinazione quantitativa, sicche deve escludersene il carattere compensativo o corrispettivo o di rimborso, configurandosi piuttosto come un contributo avente lo scopo di assicurare alla gestione commissariale l'equilibrio economico in um momento di transizione nella disciplina del sistema di riscossione: ne discende cosi' che la norma impugnata, prevedendo la suddetta indennita', non si pone in contrasto con il principio della legislazione statale (legge 4 ottobre 1986, n. 657 e d.P.R. 28 genaio 1988, n. 43) che esclude, nel caso in cui la gestione esattoriale sia passiva, un'integrazione della remunerazione, non travalicando pertanto i limiti della potesta' legislativa concorrente attribuita alla Regione nella materia della riscossione dei tributi dall'art. 36 dello Statuto; ne' del resto contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), giacche' le specifiche esigenze finanziarie che hanno giustificato la straordinarieta' del contributo escludono che la scelta legislativa sia viziata da arbitrarieta' e da manifesta irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, poi divenuta legge regionale 25 settembre 1990, n. 35, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 97 della Costituzione). - Sulla riscossione dei tributi in Sicilia: S. n. 428/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), questione promossa dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 97 della Costituzione e all'art. 36 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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