Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1991

Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1991
Data di deposito
11 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, legge n. 599 del 31 luglio 1954
  • art. 65, legge n. 599 del 31 luglio 1954
  • art. 72, legge n. 599 del 31 luglio 1954
  • art. 20, legge n. 599 del 31 luglio 1954
  • art. 64, legge n. 599 del 31 luglio 1954

Parametri

Massime

Massima n. 16990

La mancata previsione di termini sia per l'attivazione del procedimento disciplinare che per la scansione di termini del procedimento stesso iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o proscioglimento del sottufficiale con formula non liberatoria oltre a contrastare con i principi gia' affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali l'azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi ingiustificati onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitivamente esposto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, determina una disparita' di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti civili per i quali e' invece previsto nel T.U. approvato con d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che: a) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento; b) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; c) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto. E poiche' tale disparita' di trattamento, per quanto gia' evidenziato dalla Corte, oltre che per le connotazioni che si traggono dalle norme della legge 7 febbraio 1990, n. 19, anche riguardo ai termini del procedimento disciplinare, non trova giustificazione nelle peculiarita' proprie dello status militare - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 l. 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. - Sulla esigenza che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardi ingiustificati: S. nn. 145/1976, 1128/1988, 264/1990; - Riguardo alla " generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non e' ": S. n. 490/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica") nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalie formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze