Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/1991
Corte cost., ord. 8 febbraio 1991, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 86 del 26 aprile 1990
- art. 324, codice penale
- art. 323, codice penale
- art. 13, legge n. 86 del 26 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17009
Questione manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio 1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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