Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1991

Corte cost., ord. 6 febbraio 1991, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
58/1991
Data di deposito
6 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
  • art. 19, regio decreto legge n. 2418 del 2 novembre 1933
  • art. 3, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • legge n. 1088 del 7 giugno 1934

Parametri

Massime

Massima n. 16854

Al pari dell'indennita' premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali anche l'indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali (art. 20 d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032) si prescrive nel termine di cinque anni. Va percio' senz'altro respinta la censura di incostituzionalita' avanzata sul presupposto che per la seconda il termine di prescrizione fosse invece di dieci anni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del r. d. l. 2 novembre 1933, n. 2418, convertito in l. 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione agli artt. 2, terzo comma, del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, e 3, della l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 763/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 (Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'istituto stesso), convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e presentazione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) ed all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione della indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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