Corte costituzionale

Ordinanza n. 521/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 521

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
521/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:521

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17838

La questione di legittimita' costituzionale di una norma, come quella del'art. 491, primo comma, cod.proc.pen. - secondo la quale sull'eccezione di incompetenza territoriale, che a sua volta va proposta in limine, deve decidersi immediatamente e definitivamente (ved. massima C) - va senz'altro ritenuta rilevante se - come nella specie - la norma stessa venga impugnata dal giudice a quo nel momento in cui deve farne applicazione.

Massima n. 17839

La competenza territoriale del giudice penale e' disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato e' stato commesso, con finalita' che attiene in modo prevalente alla economia processuale, si' da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione delle attivita' del processo; il che spiega la minor rigidita' della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneita' del giudice alla funzione. - V. sent. n. 77/1977.

Massima n. 17840

Il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto la norma che disciplina la deduzione e la decisione delle eccezioni di incompetenza territoriale nel processo penale non contrasta con il precetto costituzionale sopra descritto sia perche' restano chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame (v. massima B) per cui il legislatore puo' legittimamente limitare, nella sua discrezionalita', la possibilita' di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione). - V. sent. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975 e 77/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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