Corte costituzionale
Ordinanza n. 521/1991
Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 521
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 521/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:521
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17838
La questione di legittimita' costituzionale di una norma, come quella del'art. 491, primo comma, cod.proc.pen. - secondo la quale sull'eccezione di incompetenza territoriale, che a sua volta va proposta in limine, deve decidersi immediatamente e definitivamente (ved. massima C) - va senz'altro ritenuta rilevante se - come nella specie - la norma stessa venga impugnata dal giudice a quo nel momento in cui deve farne applicazione.
Massima n. 17839
La competenza territoriale del giudice penale e' disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato e' stato commesso, con finalita' che attiene in modo prevalente alla economia processuale, si' da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione delle attivita' del processo; il che spiega la minor rigidita' della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneita' del giudice alla funzione. - V. sent. n. 77/1977.
Massima n. 17840
Il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto la norma che disciplina la deduzione e la decisione delle eccezioni di incompetenza territoriale nel processo penale non contrasta con il precetto costituzionale sopra descritto sia perche' restano chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame (v. massima B) per cui il legislatore puo' legittimamente limitare, nella sua discrezionalita', la possibilita' di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione). - V. sent. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975 e 77/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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