Corte costituzionale

Ordinanza n. 514/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 514

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
514/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:514

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, legge n. 689 del 24 novembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17762

La fattispecie di omessa custodia di bestiame bovino, tuttora prevista come reato contravvenzionale, per il territorio della Sardegna, dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 404/1898, e quella di omessa custodia di animali di cui all'art. 672 c.p., sono previste a tutela di beni giuridici diversi (nel primo caso la pubbblica incolumita' e nel secondo la proprieta' fondiaria), e non sono percio' suscettibili di comparazione sotto il profilo del differente regime sanzionatorio adottato e della scelta discrezionalmente compiuta, nella legge n. 689/1981, di depenalizzare solo la contravvenzione di cui all'art. 672 cod.pen.. E cio' indipendentemente da ogni considerazione sulla sopravvivenza delle disposizioni dettate dagli art. 16 e 17 del citato r.d 404/1898. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, legge 24 novembre 1981,n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non comprende tra i casi di depenalizzazione le fattispecie contemplate negli artt. 16 e 17 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sassari con la ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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