Corte costituzionale

Ordinanza n. 496/1991

Corte cost., ord. 27 dicembre 1991, n. 496

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
496/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:496

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 4, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905

Parametri

  • art. 6, III parag., lett. a), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) n. 848 del 4 agosto 1955
  • art. 10, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 17796

I termini della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale sono quelli fissati dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione e alle parti non e' dato di estenderne o modificarne il contenuto o i profili. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, che in materia di credito fondiario consente all'Istituto mutuante di procedere in via esecutiva - quando gli eredi non abbiano provveduto a notificargli il loro subentro nel possesso del fondo - nei confronti dell'originario debitore, ancorche' deceduto, la Corte non ha potuto considerare, non essendo stato dedotto nell'ordinanza di rinvio, il profilo relativo all'applicabilita' della norma impugnata anche nel caso in cui l'Istituto mutuante, pur in mancanza di formale notifica, fosse comunque informato della suddetta circostanza.)

Massima n. 17797

Le norme internazionali pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di operativita' dell'art. 10 della Costituzione che puo' avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.). - Riguardo all'art. 10 Cost. ved. sent. nn. 32/1960, 69/1976, 48/1979, 96/1982, 323/1989 e 364/1989, e in particolare, 104/1969, 188/1980, 91/1986, 153/1987, 315/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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