Corte costituzionale
Ordinanza n. 496/1991
Corte cost., ord. 27 dicembre 1991, n. 496
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 496/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:496
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 4, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
Parametri
- art. 6, III parag., lett. a), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 10, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 17796
I termini della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale sono quelli fissati dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione e alle parti non e' dato di estenderne o modificarne il contenuto o i profili. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, che in materia di credito fondiario consente all'Istituto mutuante di procedere in via esecutiva - quando gli eredi non abbiano provveduto a notificargli il loro subentro nel possesso del fondo - nei confronti dell'originario debitore, ancorche' deceduto, la Corte non ha potuto considerare, non essendo stato dedotto nell'ordinanza di rinvio, il profilo relativo all'applicabilita' della norma impugnata anche nel caso in cui l'Istituto mutuante, pur in mancanza di formale notifica, fosse comunque informato della suddetta circostanza.)
Massima n. 17797
Le norme internazionali pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di operativita' dell'art. 10 della Costituzione che puo' avere ad oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.). - Riguardo all'art. 10 Cost. ved. sent. nn. 32/1960, 69/1976, 48/1979, 96/1982, 323/1989 e 364/1989, e in particolare, 104/1969, 188/1980, 91/1986, 153/1987, 315/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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