Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/1991

Corte cost., ord. 9 dicembre 1991, n. 446

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
446/1991
Data di deposito
9 dicembre 1991
Data di decisione
2 dicembre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:446

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937

Parametri

Massime

Massima n. 17653

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa in quanto, nel caso, ne' il contribuente ne' il rappresentante dell'Ufficio tributario hanno richiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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