Corte costituzionale
Ordinanza n. 446/1991
Corte cost., ord. 9 dicembre 1991, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 446/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:446
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, regio decreto n. 1516 del 8 luglio 1937
Parametri
Massime
Massima n. 17653
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa in quanto, nel caso, ne' il contribuente ne' il rappresentante dell'Ufficio tributario hanno richiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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