Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1991

Corte cost., ord. 27 novembre 1991, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
436/1991
Data di deposito
27 novembre 1991
Data di decisione
20 novembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:436

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17800

Il decorso del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, essendo inutilizzabile la sola attivita' d'indagine eventualmente compiuta dal P.M. oltre il suddetto termine. Di conseguenza, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del codice di procedura penale non ha piu' modo di operare, mentre, in caso di ritenuta necessita' di ulteriori indagini, al rigoroso meccanismo legale sopraevidenziato viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione della indispensabilita' di quelle indagini che il giudice e' chiamato ad indicare. Cade pertanto la censura di incostituzionalita', formulata in base all'erroneo assunto che la prescrizione dell'art. 407, terzo comma, cod.proc.pen. non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, ma impedirebbe altresi' al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto comma, stesso codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 cod.proc.pen., in relazione all'art. 407 stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost.). - In materia di richiesta al P.M. di ulteriori indagini da parte del G.I.P. presso la Pretura: S. n. 445/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 407 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno con ordinanza dell'8 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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