Corte costituzionale
Ordinanza n. 436/1991
Corte cost., ord. 27 novembre 1991, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 436/1991
- Data di deposito
- 27 novembre 1991
- Data di decisione
- 20 novembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:436
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17800
Il decorso del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, essendo inutilizzabile la sola attivita' d'indagine eventualmente compiuta dal P.M. oltre il suddetto termine. Di conseguenza, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del codice di procedura penale non ha piu' modo di operare, mentre, in caso di ritenuta necessita' di ulteriori indagini, al rigoroso meccanismo legale sopraevidenziato viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione della indispensabilita' di quelle indagini che il giudice e' chiamato ad indicare. Cade pertanto la censura di incostituzionalita', formulata in base all'erroneo assunto che la prescrizione dell'art. 407, terzo comma, cod.proc.pen. non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, ma impedirebbe altresi' al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto comma, stesso codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 cod.proc.pen., in relazione all'art. 407 stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost.). - In materia di richiesta al P.M. di ulteriori indagini da parte del G.I.P. presso la Pretura: S. n. 445/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 407 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno con ordinanza dell'8 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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