Corte costituzionale
Ordinanza n. 431/1991
Corte cost., ord. 27 novembre 1991, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 431/1991
- Data di deposito
- 27 novembre 1991
- Data di decisione
- 20 novembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:431
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- art. 1-sexies, legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 17668
Ove il giudice a quo ritenga, ai fini della rilevanza della questione, di dover far applicazione della norma censurata (nella specie prevedente sanzioni penali per l'esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico) al caso sottoposto al suo esame, con interpretazione che, allo stato, non risulti contraddetta da diversa uniforme giurisprudenza, non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' sollevata in base al contrario assunto della inapplicabilita' della norma nel processo di provenienza.
Massima n. 17669
Il diverso e piu' severo trattamento sanzionatorio previsto per le opere abusive realizzate in zone sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge n. 431/1988, rispetto a quello stabilito per le opere abusive eseguite in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento specifico emanato ai sensi della legge precostituzionale n. 1427 del 1939, non e' censurabile sotto il profilo dell'art. 3 Cost. in quanto le violazioni operano su piani diversi avendo la citata legge n. 431/1988 introdotto, con la imposizione di un vincolo in ordine a vaste porzioni di territorio, una tutela del paesaggio improntata ad integrita' e globalita'. A parte cio', l'elevato minimo della pena edittale stabilito dalla norma impugnata deve ritenersi giustificato - come gia' ritenuto dalla Corte in fattispecie analoga - dall'esigenza correlata all'intento del legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettivita' degli strumenti medesimi, e di far fronte, tra l'altro, ai fenomeni di degrado urbanistico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul regime sanzionatorio in materia di reati urbanistici v. O. n. 377/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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