Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1991

Corte cost., ord. 27 novembre 1991, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
431/1991
Data di deposito
27 novembre 1991
Data di decisione
20 novembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:431

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
  • art. 1-sexies, legge n. 431 del 8 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 17668

Ove il giudice a quo ritenga, ai fini della rilevanza della questione, di dover far applicazione della norma censurata (nella specie prevedente sanzioni penali per l'esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico) al caso sottoposto al suo esame, con interpretazione che, allo stato, non risulti contraddetta da diversa uniforme giurisprudenza, non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' sollevata in base al contrario assunto della inapplicabilita' della norma nel processo di provenienza.

Massima n. 17669

Il diverso e piu' severo trattamento sanzionatorio previsto per le opere abusive realizzate in zone sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge n. 431/1988, rispetto a quello stabilito per le opere abusive eseguite in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento specifico emanato ai sensi della legge precostituzionale n. 1427 del 1939, non e' censurabile sotto il profilo dell'art. 3 Cost. in quanto le violazioni operano su piani diversi avendo la citata legge n. 431/1988 introdotto, con la imposizione di un vincolo in ordine a vaste porzioni di territorio, una tutela del paesaggio improntata ad integrita' e globalita'. A parte cio', l'elevato minimo della pena edittale stabilito dalla norma impugnata deve ritenersi giustificato - come gia' ritenuto dalla Corte in fattispecie analoga - dall'esigenza correlata all'intento del legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettivita' degli strumenti medesimi, e di far fronte, tra l'altro, ai fenomeni di degrado urbanistico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul regime sanzionatorio in materia di reati urbanistici v. O. n. 377/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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