Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/1991

Corte cost., ord. 19 novembre 1991, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
416/1991
Data di deposito
19 novembre 1991
Data di decisione
6 novembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:416

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 12 aprile 1990
  • art. 1, legge n. 73 del 11 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17657

Manifesta infondatezza della questione, atteso che il peculato d'uso e' stato introdotto, nell'art. 314 del codice penale, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, successivamente all'entrata in vigore degli impugnati artt. 1 della legge di delega n. 73, e del decreto di concessione di amnistia n. 75 del 1990, e che d'altra parte l'applicabilita' dell'amnistia al peculato militare perpetrato - come nel peculato comune d'uso - mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato, che invece nel codice penale militare di pace non e' prevista e che la Corte costituzionale ha a sua volta escluso potesse esservi introdotta con una sentenza additiva. - S. n. 473/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del codice penale militare di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del codice penale - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 6 marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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