Corte costituzionale
Ordinanza n. 409/1991
Corte cost., ord. 12 novembre 1991, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 409/1991
- Data di deposito
- 12 novembre 1991
- Data di decisione
- 4 novembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 17610
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge n. 516/1982 - il quale esclude per le violazioni I.V.A. l'operativita' del principio di specialita' fra sanzioni penali ed amministrative - e' rilevante ancorche' nell'ordinanza di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe applicabile ove il principio di specialita' fosse operante, in quanto, in ogni caso, dalla operativita' o meno del suddetto principio dipendono le ragioni su cui deve fondarsi la decisione del giudizio di merito. - Sulla sussistenza della rilevanza ove la pronunzia della Corte sia in grado di incidere sulle ragioni fondanti la decisione del giudizio di merito v. S. n. 97/1987.
Massima n. 17611
La non operativita', per le violazioni I.V.A., del principio di specialita' fra sanzioni penali ed amministrative in via generale stabilito dall'art. 9, legge n. 689/1981 e ritenuto dal giudice a quo, pur nei dissensi riscontrabili in dottrina e giurisprudenza, applicabile anche alle altre violazioni finanziarie, e' in ogni caso giustificata dalla peculiarita' del tributo, considerato fondamentale nel quadro della politica finanziaria ed in quanto tale richiedente maggior rigore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.516, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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