Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1991

Corte cost., ord. 12 novembre 1991, n. 409

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
409/1991
Data di deposito
12 novembre 1991
Data di decisione
4 novembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:409

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 17610

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge n. 516/1982 - il quale esclude per le violazioni I.V.A. l'operativita' del principio di specialita' fra sanzioni penali ed amministrative - e' rilevante ancorche' nell'ordinanza di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe applicabile ove il principio di specialita' fosse operante, in quanto, in ogni caso, dalla operativita' o meno del suddetto principio dipendono le ragioni su cui deve fondarsi la decisione del giudizio di merito. - Sulla sussistenza della rilevanza ove la pronunzia della Corte sia in grado di incidere sulle ragioni fondanti la decisione del giudizio di merito v. S. n. 97/1987.

Massima n. 17611

La non operativita', per le violazioni I.V.A., del principio di specialita' fra sanzioni penali ed amministrative in via generale stabilito dall'art. 9, legge n. 689/1981 e ritenuto dal giudice a quo, pur nei dissensi riscontrabili in dottrina e giurisprudenza, applicabile anche alle altre violazioni finanziarie, e' in ogni caso giustificata dalla peculiarita' del tributo, considerato fondamentale nel quadro della politica finanziaria ed in quanto tale richiedente maggior rigore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.516, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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