Corte costituzionale
Ordinanza n. 376/1991
Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 376/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:376
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17464
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, essendo stata denunciata norma di cui il giudice a quo (Corte di assise) non potrebbe mai fare applicazione, come ammette la stessa ordinanza di rimessione ipotizzando, in casi di dichiarazione di illegittimita', la restituzione degli atti al giudice delle indagini preliminari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova con ordinanza del 20 febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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