Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1991

Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 375

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
375/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:375

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17463

Il principio del giudice naturale precostituito per legge non puo' ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, sicche' la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'art. 25 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 Cost.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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