Corte costituzionale
Ordinanza n. 375/1991
Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 375/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:375
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17463
Il principio del giudice naturale precostituito per legge non puo' ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, sicche' la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'art. 25 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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