Corte costituzionale
Ordinanza n. 336/1991
Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 336/1991
- Data di deposito
- 11 luglio 1991
- Data di decisione
- 10 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 7 del 14 gennaio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17515
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere stato convertito in legge nei termini l'impugnato d.l. 14 gennaio 1991, n. 7. Nello stesso senso v. da ultimo ord. nn.75/90 e 84/90.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze