Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1991

Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
334/1991
Data di deposito
11 luglio 1991
Data di decisione
10 luglio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:334

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17460

Nel processo penale l'esercizio del potere di sequestro preventivo, essendo finalizzato ad interrompere l'iter criminoso o ad impedirne la progressione, risulta ispirato ad un'evidente ratio di prevenzione del reato e quindi la facolta' di richiederlo non puo' che spettare al pubblico ministero, che e' bensi' parte, ma parte pubblica. - V. sentt. nn. 88/1991 e 190/1991.

Massima n. 17461

L'esigenza di tutela della collettivita' con riferimento al protrarsi dell'attivita' criminosa e dei suoi effetti, perseguita mediante l'adozione della misura del sequestro preventivo (v. massima A), non puo' ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non sempre sussiste e che comunque e' ben distinto dall'interesse manifestato - attraverso la presentazione della querela - all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Pertanto la mancata inclusione della tutela di tale interesse nell'ambito delle finalita' perseguite dall'istituto del sequestro preventivo e' questione che attiene alle scelte del legislatore e, in ogni caso, non viola i diritti della difesa sia perche' il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia perche' appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nel processo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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