Corte costituzionale
Ordinanza n. 334/1991
Corte cost., ord. 11 luglio 1991, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 334/1991
- Data di deposito
- 11 luglio 1991
- Data di decisione
- 10 luglio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:334
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17460
Nel processo penale l'esercizio del potere di sequestro preventivo, essendo finalizzato ad interrompere l'iter criminoso o ad impedirne la progressione, risulta ispirato ad un'evidente ratio di prevenzione del reato e quindi la facolta' di richiederlo non puo' che spettare al pubblico ministero, che e' bensi' parte, ma parte pubblica. - V. sentt. nn. 88/1991 e 190/1991.
Massima n. 17461
L'esigenza di tutela della collettivita' con riferimento al protrarsi dell'attivita' criminosa e dei suoi effetti, perseguita mediante l'adozione della misura del sequestro preventivo (v. massima A), non puo' ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non sempre sussiste e che comunque e' ben distinto dall'interesse manifestato - attraverso la presentazione della querela - all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Pertanto la mancata inclusione della tutela di tale interesse nell'ambito delle finalita' perseguite dall'istituto del sequestro preventivo e' questione che attiene alle scelte del legislatore e, in ogni caso, non viola i diritti della difesa sia perche' il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia perche' appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nel processo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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