Corte costituzionale
Ordinanza n. 330/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 330/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:330
Norme oggetto del giudizio
- unico, legge n. 355 del 17 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 17510
Il giudizio sui limiti di applicabilita' alla fattispecie concreta della legge di cui appare dubbia la legittimita' costituzionale e' demandato al giudice 'a quo' con la conseguenza che deve essere riconosciuta la rilevanza della questione anche nel caso in cui il giudice ritenga che debba essere decisa la questione di legittimita' costituzionale della legge prima del giudizio sui limiti della sua applicabilita', non potendo discutersi sull'applicabilita' di una norma che il giudice ritiene incompatibile con la Costituzione. (Reiezione della eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione di legittimita' cosituzionale dell'articolo unico l. 17 luglio 1975, n. 355 sollevata in riferimento all'art. 21 Cost., avanzata dall'Avvocatura dello Stato sul presupposto che tale norma non sarebbe applicabile ai rivenditori di materiale audiovisivo - quale nel caso l'imputato - ma solo agli edicolanti e librai e limitatamente all'oggetto della loro normale attivita' di commercio).
Massima n. 17511
Il fatto che l'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, stabilisca, riguardo al reato di commercio di pubblicazioni oscene, una causa eccezionale di non punibilita' per l'edicolante, nei limiti di cui al comma terzo, presuppone che il fatto sarebbe di per se' punibile nell'area dell'art. 528 cod. pen.. In tale previsione pertanto - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - non solo non esiste alcun riconoscimento di liceita', in contrasto con l'art. 21 Cost., del commercio suddetto, ma esiste anzi il contrario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost.). - Sulla causa di non punibilita' prevista dalla norma impugnata: S. n. 1063/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanza 21 febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente e redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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