Corte costituzionale
Ordinanza n. 329/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 329/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17509
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della l. 6 agosto 1990, n. 223, gia' vigente al momento della emissione dell'ordinanza di rimessione ma non considerata dal giudice 'a quo', il cui art. 30, settimo comma, ha modificato il previgente regime sanzionatorio differenziando fra impianti radioelettrici di debole potenza - in base alla sentenza n. 1030 del 1988 soggetti ad autorizzazione - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione. - In ordine alla nuova disposizione: O. n. 272/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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