Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1991

Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
329/1991
Data di deposito
10 luglio 1991
Data di decisione
8 luglio 1991
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:329

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 17509

Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della l. 6 agosto 1990, n. 223, gia' vigente al momento della emissione dell'ordinanza di rimessione ma non considerata dal giudice 'a quo', il cui art. 30, settimo comma, ha modificato il previgente regime sanzionatorio differenziando fra impianti radioelettrici di debole potenza - in base alla sentenza n. 1030 del 1988 soggetti ad autorizzazione - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione. - In ordine alla nuova disposizione: O. n. 272/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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