Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:328
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, n. 43, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 17420
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 68/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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