Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1991

Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/1991
Data di deposito
10 luglio 1991
Data di decisione
8 luglio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:328

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17420

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 68/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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