Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 17498
La omessa previsione della possibilita' di oblare le sanzioni stabilite per le violazioni alla legge sull'INVIM accertate mediante ispezioni, accessi, verifiche o rilevate in ufficio, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto, da un lato, non esiste un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non puo' essere irrogata se non sia legislativamente prevista la preventiva possibilita' della definizione in via breve, e dall'altro tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15 l. 7 gennaio 1929, n. 4) e' stato derogato dal legislatore per alcune categorie di imposte (oltre che per l'INVIM, anche per le imposte di registro e di successione) senza che tali deroghe si appalesino irrazionali giacche' la peculiarita' delle diverse imposte non impongono una uniforme disciplina in ordine alla conciliazione amministrativa, tanto piu' che in materia di INVIM risulta pur sempre prescritto un sistema di riduzione della spettanza ricollegato all'omessa impugnazione dell'accertamento da parte del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo alla inesistenza di un principio costituzionale che esiga in generale per le pene pecuniarie la possibilita' della definizione in via breve: S. n. 121/1977 e O. n. 38/1990. - Su una diversa questione, concernente un riconosciuto difetto di coordinamento legislativo, ma all'interno di sistemi che prevedevano la conciliazione amministrativa: S. n. 364/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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