Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1991

Corte cost., ord. 5 luglio 1991, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
314/1991
Data di deposito
5 luglio 1991
Data di decisione
19 giugno 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 17416

Questione fondata su presupposto manifestamente errato - in quanto nessuna delle norme indicate come 'tertium comparationis' (art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ed art. 545 cod. proc. civ.) consente, allo stato, la pignorabilita' delle pensioni per crediti non qualificati - e gia' decisa nel merito nel senso della infondatezza. - S. nn. 55/1991, 580/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Vice Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze