Corte costituzionale
Ordinanza n. 301/1991
Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 301/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, ultimo co., legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 17403
Con la legge 9 gennaio 1991, n. 20, il sistema previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile da circolazione di veicoli a motore e natanti) per danni causati da veicolo assicurato con societa' posta in liquidazione coatta amministrativa, che affida a periodici provvedimenti, fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti, l'adeguamento della tabella "A", recante i minimi di garanzia, allegata alla stessa legge n. 990 - sistema gia' dalla Corte riconosciuto congruo - e' stato adottato per le ipotesi d'incidenti causati da veicolo non identificato. Assimilati in tal modo i due tipi di evenienze, la disciplina del secondo non puo' essere assunta a 'tertium comparationis' per contestare la legittimita' della prima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui sistemi di adeguamento dei minimi di garanzia riguardo agli incidenti causati da veicolo non identificato e, rispettivamente, da veicolo assicurato con societa' posta in liquidazione coatta amministrativa: S. n. 560/1987 e O. n. 319/1990. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 462 del 1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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