Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1991

Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
301/1991
Data di deposito
26 giugno 1991
Data di decisione
17 giugno 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, ultimo co., legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 17403

Con la legge 9 gennaio 1991, n. 20, il sistema previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile da circolazione di veicoli a motore e natanti) per danni causati da veicolo assicurato con societa' posta in liquidazione coatta amministrativa, che affida a periodici provvedimenti, fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti, l'adeguamento della tabella "A", recante i minimi di garanzia, allegata alla stessa legge n. 990 - sistema gia' dalla Corte riconosciuto congruo - e' stato adottato per le ipotesi d'incidenti causati da veicolo non identificato. Assimilati in tal modo i due tipi di evenienze, la disciplina del secondo non puo' essere assunta a 'tertium comparationis' per contestare la legittimita' della prima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui sistemi di adeguamento dei minimi di garanzia riguardo agli incidenti causati da veicolo non identificato e, rispettivamente, da veicolo assicurato con societa' posta in liquidazione coatta amministrativa: S. n. 560/1987 e O. n. 319/1990. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 462 del 1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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