Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/1991
Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:300
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17401
Il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato e' razionalmente contemperato, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" o che "il fatto non costituisce reato" o "non e' previsto dalla legge come reato". Tale esigenza deve necessariamente valutarsi in rapporto allo stato del procedimento, per cui ove il dibattimento sia giunto al proprio epilogo, il giudice pronuncera' sentenza a norma degli artt. 529 e ss. c.p.p..
Massima n. 17402
L'applicazione dell'amnistia, nei confronti degli imputati per i quali non risulti evidente l'innocenza dalle risultanze probatorie, non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunziabilita' della causa estintiva che - costituendo esplicazione del diritto di difesa - tutela il diritto "di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non gia' solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza" (v. massima A). Pertanto non sussiste la denunciata disparita' di trattamento rispetto all'imputato di piu' grave reato (non amnistiabile) che con la stessa situazione di insufficienza probatoria si giova della formula di insussistenza del fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione). - V., in materia di interesse ad ottenere una sentenza di merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione del reato per amnistia, la sent. n. 175/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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