Corte costituzionale
Ordinanza n. 299/1991
Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 299/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:299
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17399
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa avendo il giudizio 'a quo' ad oggetto una imputazione relativa alla distruzione di manifesti affissi dal Comune per la celebrazione di una festivita' civile.
Massima n. 17400
A norma dell'art. 2 l. 23 gennaio 1941, n. 166 anche gli enti, amministrazioni ed autorita' pubbliche sono tenuti a compiere le affissioni esclusivamente in appositi spazi, preventivamente individuati (secondo le procedure di cui agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639) e pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a "modi e luoghi consentiti", la ratio del primo comma dell'art. 664 cod. pen. - che sanziona la distruzione delle affissioni disposte dalle autorita' civili o ecclesiastiche - e' identica a quella di cui al secondo comma - riguardante le affissioni effettuate dai privati - con le medesime conseguenze, in tema di esclusione della punibilita', ove le affissioni disposte dalle autorita' civili siano effettuate 'contra legem' e cioe' fuori dagli spazi consentiti a cio' destinati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 664, primo comma, cod. pen. - nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorita' civili - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità ecclesiastiche, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità civili, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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