Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1991

Corte cost., ord. 12 giugno 1991, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
272/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:272

Norme oggetto del giudizio

  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 30, comma 7, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17386

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto la norma impugnata (art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) non e' piu' applicabile essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, l. n. 223/1990 prevedente un piu' favorevole trattamento sanzionatorio. - Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di analoghe questioni proposte sulla medesima norma: S. n 237/1984 e O nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.

Massima n. 17387

Sia per gli impianti radioelettrici per cui e' richiesta la concessione, sia per quelli (di debole potenza) per cui e' richiesta solo l'autorizzazione, l'assoggettamento dell'esercizio abusivo di essi a sanzione penale risponde alla medesima esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilita' reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione. Non puo' quindi dirsi irragionevole che la misura della pena edittale prevista sia identica per entrambe le sottofattispecie, dato che le specifiche modalita' di regolazione amministrativa dell'attivita' non comportano di per se' una diversa lesione del bene tutelato e che eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della stessa pena edittale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, con ordinanza del 9 novembre 1990;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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