Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/1991
Corte cost., ord. 12 giugno 1991, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 30, comma 7, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17386
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto la norma impugnata (art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) non e' piu' applicabile essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, l. n. 223/1990 prevedente un piu' favorevole trattamento sanzionatorio. - Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di analoghe questioni proposte sulla medesima norma: S. n 237/1984 e O nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.
Massima n. 17387
Sia per gli impianti radioelettrici per cui e' richiesta la concessione, sia per quelli (di debole potenza) per cui e' richiesta solo l'autorizzazione, l'assoggettamento dell'esercizio abusivo di essi a sanzione penale risponde alla medesima esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilita' reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione. Non puo' quindi dirsi irragionevole che la misura della pena edittale prevista sia identica per entrambe le sottofattispecie, dato che le specifiche modalita' di regolazione amministrativa dell'attivita' non comportano di per se' una diversa lesione del bene tutelato e che eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della stessa pena edittale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, con ordinanza del 9 novembre 1990;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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