Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1991

Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
236/1991
Data di deposito
30 maggio 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 17240

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 547/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 547 del 1990, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), questione sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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