Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/1991
Corte cost., ord. 24 maggio 1991, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:229
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17253
Nel nuovo sistema processuale non possono essere messe validamente a confronto, ai fini dell'art. 3 Cost., la disciplina della fase preliminare e la disciplina della fase del dibattimento, essendo la prima "stata congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti"; per cui deve considerarsi eccezionale il potere (mera facolta') del giudice di sospendere il processo per ragioni di pregiudizialita' e solo per i casi previsti dalla legge e cio' per l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo. Peraltro la decisione del giudice penale che risolve una questione civile o amministrativa non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2, secondo comma, cod. proc.pen.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione). - Sulla natura di procedimento allo stato degli atti della fase preliminare del giudizio penale: S. n. 64/91.
Massima n. 17254
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla mancata prevista sospensione di un procedimento penale in attesa del passaggio in giudicato della decisione di un giudizio amministrativo incidente su una questione pregiudiziale e' inammissibile, in quanto irrilevante, quando venga prospettata prima dell'inizio dell'azione penale stessa e in assenza di un'imputazione. Nella specie, il G.I.P., investito della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in un procedimento avviato su querela su di una persona ritenutasi diffamata da enunciative di fatti contenute nella motivazione di un provvedimento impugnato davanti al T.A.R., aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, cod.proc.pen., in quanto non gli consentiva di sospendere il procedimento, soprassedendo alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, cod.proc.pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe, iscritte nel R.O. nn. 90 e 143/1991;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice sopra nominato con l'ordinanza in epigrafe, iscritta nel R.O. n. 105/1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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