Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/1991
Corte cost., ord. 24 maggio 1991, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/1991
- Data di deposito
- 24 maggio 1991
- Data di decisione
- 20 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 241, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 63, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 17361
Secondo un principio che, affermato dalla Corte costituzionale riguardo alla ricusazione, non puo' non valere anche per l'astensione, stante l'autonomia del giudizio incidentale di astensione rispetto a quello principale, e' da escludere che il giudice nel procedimento principale possa prospettare questioni attinenti alla normativa regolatrice dell'incidente che personalmente lo riguarda. Pertanto, nel caso, per difetto di legittimazione del giudice a quo, non puo' la Corte costituzionale decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, nella parte in cui non prevede che il magistrato che abbia presentato dichiarazione di astensione, possa poi proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Corte d'appello (o del Tribunale) che l'abbia rigettata. La questione e' stata infatti proposta dalla Corte d'appello di Catanzaro allorche' avrebbe dovuto pronunciarsi circa l'ulteriore corso del dibattimento e cioe' in una fase processuale in cui il procedimento incidentale (sull'astensione di due dei magistrati componenti il collegio) si era ormai concluso con l'emissione del relativo provvedimento da parte del Presidente. Il giudizio di legittimita' costituzionale si sarebbe tuttavia potuto promuovere, dalla stessa suprema Corte, previa presentazione ad essa del ricorso precluso dalla norma impugnata da parte dei consiglieri interessati. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 cod. proc. pen. del 1930, in relazione all'art. 241 delle norme transitorie del codice attuale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost.). - S. n. 138/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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