Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1991

Corte cost., ord. 24 maggio 1991, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:223

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17361

Secondo un principio che, affermato dalla Corte costituzionale riguardo alla ricusazione, non puo' non valere anche per l'astensione, stante l'autonomia del giudizio incidentale di astensione rispetto a quello principale, e' da escludere che il giudice nel procedimento principale possa prospettare questioni attinenti alla normativa regolatrice dell'incidente che personalmente lo riguarda. Pertanto, nel caso, per difetto di legittimazione del giudice a quo, non puo' la Corte costituzionale decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, nella parte in cui non prevede che il magistrato che abbia presentato dichiarazione di astensione, possa poi proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Corte d'appello (o del Tribunale) che l'abbia rigettata. La questione e' stata infatti proposta dalla Corte d'appello di Catanzaro allorche' avrebbe dovuto pronunciarsi circa l'ulteriore corso del dibattimento e cioe' in una fase processuale in cui il procedimento incidentale (sull'astensione di due dei magistrati componenti il collegio) si era ormai concluso con l'emissione del relativo provvedimento da parte del Presidente. Il giudizio di legittimita' costituzionale si sarebbe tuttavia potuto promuovere, dalla stessa suprema Corte, previa presentazione ad essa del ricorso precluso dalla norma impugnata da parte dei consiglieri interessati. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 cod. proc. pen. del 1930, in relazione all'art. 241 delle norme transitorie del codice attuale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost.). - S. n. 138/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 241 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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