Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1991

Corte cost., ord. 13 maggio 1991, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
205/1991
Data di deposito
13 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, ultimo co., legge n. 122 del 24 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17249

Come la Corte ha gia' avuto modo di puntualizzare, la qualificazione di legge interpretativa spetta soltanto alle leggi o alle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, percio', intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove ritenuto oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata. - In questo senso: S. nn. 155/1990, 380/1990, 123/1988 e 233/1988; - Riguardo all'ammissibilita', sotto un aspetto generale, delle leggi interpretative: S. n. 118/1957.

Massima n. 17250

L'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, secondo il quale il combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, va inteso nel senso che l'oblazione mediante il pagamento della somma di L. 5.000 per alcune infrazioni alle norme della circolazione stradale, era dovuta soltanto per il tempo precedente agli aumenti operati con la legge n. 689 del 1981, ha effettivamente carattere di norma interpretativa e non innovativa. L'essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti, sanando, per questa via, uno stato di incertezza generato dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel tempo, e l'"indice di riconoscimento" dato dal contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, tolgono ogni dubbio in proposito. Cade quindi la censura di violazione del principio della irretroattivita' della legge penale, avanzata - sul presupposto della applicabilita' del principio anche per le sanzioni amministrative - in base all'assunto che la norma in questione avesse una funzione innovativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Sui contrasti giurisprudenziali come indice del carattere interpretativo della legge emanata per risolverli: S. n. 123/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 4 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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